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FAQ QUESITI FREQUENTI SULLA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI AL DM 28.7.2005 E ALLA DELIBERA AEEG N. 188/05

Il presente documento contiene le risposte ai quesiti posti più di frequente circa la procedura per l’ammissione alle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici (FTV) di cui al D.M. 28 luglio 2005 (DM) e alla delibera dell’AEEG n. 188/05 (Delibera).

Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomìni di edifici, che:
- siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare l’impianto (art. 3 comma 1 d della Delibera AEEG)
- siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM.
- presentino al gestore di rete locale richiesta di scambio sul posto dell’elettricità (solo nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 20 kW).

Per quali impianti si può accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino in esercizio in data successiva al 30.9.2005:
- a seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del D.M.)
- a seguito di rifacimento totale (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM)
- a seguito di potenziamento (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM).

Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” appena entrato in vigore in Italia premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2 comma 17 del D.Lgs 79/1999 (art. 4 comma 1 del DM).

Dove devono essere posizionati gli impianti?
Gli impianti possono essere posizionati sia su edifici (tetti, facciate, frangisole, lucernari, pensiline,...) sia su terreni.

E’ possibile realizzare impianti lontani dal luogo di residenza e di utilizzo dell’energia elettrica?
È possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, in quanto per gli impianti di potenza fino a 20 kW è indispensabile che l’impianto fotovoltaico sia installato nel sito in cui si effettua il prelievo dell’energia ed il servizio di scambio.

E’ possibile realizzare un impianto di potenza superiore a 1.000 kW e chiedere la tariffa incentivante solo sull’energia elettrica prodotta da 1.000 kW?
No. Possono accedere all’incentivazione solo gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 1.000 kW (art. 4.1 del DM).

Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può presentare una domanda per ciascuno degli immobili?
Sì. In proposito la Delibera prevede che il soggetto responsabile non possa presentare, per lo stesso sito, più di una domanda entro la stessa scadenza (art. 3.1).

L’amministrazione di un Ente pubblico locale (Regione, Provincia, Comunità montana, Comune) che intende realizzare a proprie spese impianti FTV di potenza non superiore a 20 kW su immobili di proprietà di altri soggetti partecipati interamente o parzialmente (Enti Parco, Associazioni sportive, Associazioni culturali, ecc.) può accedere alle tariffe incentivanti e usufruire dello scambio su posto con il gestore locale della rete per i consumi nel sito?
Possono beneficiare dell’incentivazione anche i soggetti pubblici (art. 3 del DM) che:
- siano in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario dell’immobile ad installare l’impianto nel sito (art. 3 comma 1 d della Delibera AEEG)
- siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM.
- abbiano riconosciuti dal gestore locale della rete i requisiti per la titolarità di un contratto di scambio sul posto dell’elettricità.

Può un singolo condomino installare un impianto fotovoltaico per i propri consumi anche se gli altri condomini non sono interessati?
Può, a patto che installi l’impianto su di un’area di sua proprietà oppure che lo installi su di un’area di un altro proprietario (es. condomìnio) che lo abbia autorizzato.

Un proprietario di una bifamiliare è collegato indipendentemente alla rete elettrica con ciascuno dei due immobili: può installare un unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno scambio sul posto dell’energia con quella consumata da entrambi gli immobili?
Non è possibile in quanto deve scegliere a quale utenza elettrica (una soltanto) collegare il suo impianto e solo con quella effettuare lo scambio.

I pannelli fotovoltaici possono essere in film sottile (silicio amorfo)?
I pannelli possono essere solo in silicio cristallino. Nell’Allegato al DM è riportata solo la Norma CEI EN 61215 relativa a moduli in silicio cristallino e non anche la Norma CEI EN 61646 relativa a moduli in film sottile.

Si possono presentare domande che fanno riferimento ad Inverter non ancora certificati?
Sì, purché gli Inverter siano certificati prima che l’impianto entri in esercizio.

Una ditta che produce pannelli può utilizzarli ed ottenere gli incentivi?
Si, purché rispetti le condizioni previste nel DM e nella Delibera.

Una piccola impresa distributrice comunale con 350 utenti in bt preleva l’energia elettrica da un altro distributore con consegna in più punti distinti, sia in MT che in bt. La piccola impresa può essere considerata come utente e installare un impianto fotovoltaico che lavori in conto energia, con scambio presso uno dei punti di consegna?
Se l’impianto fosse di potenza fino a 20 kW il richiedente dovrebbe utilizzare l’energia per la propria utenza a cui l’impianto deve essere collegato; se l’impianto fosse di potenza superiore a 20 kW il richiedente potrebbe cedere l’energia al mercato libero.
Le domande di accesso alle tariffe incentivanti e i documenti allegati

A chi debbono essere inoltrate le domande per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti?
Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa (GRTN) è il “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, a cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione.
La documentazione descritta nell’Allegato A alla Delibera, chiusa in un plico riportante l’intestazione “GRTN – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 28 luglio 2005”, deve essere inoltrata al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere oppure consegnata a mano.

E’ reperibile un fac-simile di domanda?
Sì, è disponibile nell’area “Fotovoltaico” del sito internet del GRTN il fac-simile di domanda in formato Word, conforme all’Allegato A della Delibera.

Cosa si intende per “denominazione dell’impianto” nel fac-simile di domanda?
La “denominazione dell’impianto” è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all’impianto fotovoltaico che intende realizzare.

Cosa bisogna scrivere nella sezione finale del fac-simile di domanda di cui all’Allegato A alla Delibera, relativa all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/03 sul trattamento dati?
Il richiedente non è tenuto a compilare tale sezione in quanto sarà cura del GRTN inviare l’informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/03 tramite avviso sul sito www.grtn.it.

E’ possibile ricorrere all’aiuto di un esperto per seguire l’istruttoria?
Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico delegandolo espressamente a seguire tutta l’istruttoria. Gli estremi del referente tecnico vanno indicati al punto e. Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile del modulo di domanda.

L’autorizzazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile, qualora sia diverso dal soggetto richiedente, deve essere autenticata?
Non è necessario, purché venga inviata in originale.

Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell’edificio?
Non è richiesto.

Se un impianto è di potenza compresa tra 20 e 50 kW, cosa bisogna dichiarare nella domanda al punto 2 di a. Caratteristiche generali dell’impianto e al punto 5 b. Requisiti tecnici?
Il punto 2 a. Caratteristiche generali dell’impianto e il punto 5 di b. Requisiti tecnici dello schema di domanda non riguardano gli impianti di potenza compresa tra 20 e 50 kW e pertanto tali dichiarazioni non vanno rese.

E’ necessario mettere la marca da bollo sulla domanda?
Non è necessario.

E’ necessario allegare alla domanda una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?
Non è necessario.

Chi non fa in tempo a presentare la domanda entro un trimestre, da che giorno del trimestre successivo può presentarla?
Dal primo giorno del trimestre successivo.

Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica da inserire nella scheda tecnica?
Moltiplicando la potenza dell’impianto espressa in kW per l’energia elettrica prodotta mediamente in un anno da 1 kW di moduli. Per tale energia sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio sono indicati valori orientativi compresi fra 1.167 kWh a Milano e 1669 kWh a Trapani.
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/iar/FontiRinnovabili/tecnologie/tecnici/fotovoltaico.asp

Cosa deve contenere il progetto preliminare?
Il progetto preliminare di un impianto fotovoltaico deve contenere:
- una scheda tecnica, i cui contenuti sono dettagliati all’art. 7 comma 2 del DM
- una relazione illustrativa e, in modo facoltativo, una planimetria generale e uno schema elettrico generale, secondo quanto previsto nella Norma CEI 0-2 edizione 2002 – “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”, citata nelle Norme tecniche elencate nell’All.1 del DM.

Nel caso il progetto definitivo coincida con quello preliminare, bisogna comunque inviarlo nuovamente al GRTN?
Nel caso in esame il soggetto responsabile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del GRTN sull’esito della domanda, si limiterà a comunicare tale invarianza al GRTN e al gestore di rete (art. 3.5 della Delibera).

Quali autorizzazioni sono necessarie per la realizzazione di un impianto FTV e a chi vanno richieste?
Le autorizzazioni possono variare da Regione a Regione. Spetta al richiedente verificare le autorizzazioni necessarie ed elencarle nell’apposito allegato alla domanda.

Al momento della presentazione della domanda è necessario disporre di tutte le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto?
No, nella domanda occorre dichiarare soltanto l’impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. Alla domanda va accluso l’elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio già conseguite o da conseguire e la descrizione dei vincoli architettonici e paesaggistici che eventualmente insistono sulla struttura o sul terreno destinati alla installazione dell’impianto.

Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?
Le domande vanno inoltrate entro le scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ciascun anno. (art. 7, comma 1 del D.M.)

La domanda di ammissione va inviata subito o alla fine dei lavori?
Non è necessario che i lavori sull’impianto siano completati per inviare la domanda.
Le domande vanno presentate entro le scadenze indicate nel DM (art. 7). Occorre comunque tenere presente che il DM fissa un limite massimo della potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l’incentivazione.
Inoltre le domande pervenute in ciascun trimestre sono messe in graduatoria in base alla data di ricevimento (impianti di potenza non superiore a 50 kW) o alla tariffa richiesta (impianti di potenza superiore a 50 kW).

La Delibera AEEG 224/00 sul servizio di scambio fa riferimento ai soli clienti vincolati. Come si deve regolare un cliente non vincolato che voglia installare un impianto di potenza non superiore a 20 kW?
Il DM non limita ai soli clienti vincolati la possibilità di installare impianti di potenza non superiore a 20 kW.
Il DM prevede che l’energia elettrica prodotta da impianti con potenza non superiore a 20 kW beneficia della disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs 387/2003 e che solo fino all’entrata in vigore di tale disciplina si applica la disciplina di cui alla Delibera AEEG 224/00 (art.5). A tale proposito la Delibera prevede che, in deroga alla 224/00, dovrà essere prevista la possibilità di misurare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e non solo l’energia immessa in rete.
Per quanto riguarda la nuova disciplina di cui all’art. 6 del DLgs. 387/2003 che sostituirà la Delibera AEEG 224/00, l’AEEG ha avviato il 15 luglio 2005 una consultazione per la formazione del provvedimento pubblicando il Documento circa le “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del DLgs n. 387/03” http://www.autorita.energia.it/docs/dc/dc_050715.pdf.

E’ possibile richiedere l’incentivazione per un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW da installare su di un fabbricato in corso di realizzazione e che al momento non dispone ancora della fornitura di energia elettrica?
Sì, purché il fabbricato disponga della fornitura prima che l’impianto fotovoltaico entri in esercizio

Se l’impianto è gia costruito ma non ancora in servizio al 30.9.2005, è possibile fare domanda di connessione al gestore di rete locale e il contratto di scambio sul posto prima di avere risposta dal GRTN?
Sì, fermo restando che l’incentivazione avverrà a valle della verifica dell’ammissibilità della domanda.

E’ necessario allegare un preventivo di spesa alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti? E con quali dettagli?
E’ necessario allegare alla domanda il preventivo, che deve contenere il totale della spesa prevista e la ripartizione fra almeno due voci.

Se il soggetto responsabile è una ditta individuale o una società, occorre allegare alla domanda anche il “camerale”?
Non è richiesto.

E’ possibile che un soggetto presenti due domande per uno stesso sito in due trimestri successivi?
Sì, purché il soggetto rinunci alla domanda presentata per lo stesso sito nel trimestre precedente. In mancanza di rinuncia la nuova domanda è ritenuta inammissibile.

Per chiedere l’incentivazione per impianti di potenza superiore a 20 kW è necessario ottenere preventivamente la licenza UTF di officina elettrica o di altra pratica autorizzativa?
Tali aspetti rientrano nella competenza dell’Ufficio Tecnico della Finanza.
Le procedure per l’ammissione alle tariffe incentivanti e i requisiti per il mantenimento

Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Per ciascuno dei trimestri solari di competenza vengono stilate due graduatorie (art. 7, commi 4 e 5 del DM), una riguardante gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e l’altra riguardante gli impianti di potenza superiore a 50 kW:
- per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW la graduatoria è effettuata in base alla data di arrivo (data protocollo GRTN)
- per gli impianti di potenza superiore ai 50 kW la graduatoria è fatta ordinando le richieste sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta (a parità di tale valore la priorità è sulla base della data di inoltro).

Come vengono trattate, nella formazione della graduatoria trimestrale, le domande di ammissione all’incentivazione inviate con raccomandata AR? Fa fede la data di partenza o quella di arrivo?
In caso di raccomandata AR, ai fini dell’ammissibilità delle domande nel trimestre fa fede - quale data di inoltro - quella desumibile dal timbro postale.

Quale è la prima domanda che non verrà accolta per raggiungimento delle soglie incentivate?
La prima domanda rigettata sarà quella il cui accoglimento comporterebbe il superamento del limite di potenza nominale cumulata (art. 7 comma 6 del DM ).

Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l’entrata in esercizio degli impianti?
Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:
1) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete (distributore locale) il progetto preliminare dell’impianto richiedendo la connessione alla rete (art. 8.1 del DM).
2) Entro i successivi 30 giorni il gestore di rete (distributore locale) comunica al richiedente il punto di consegna dell’energia elettrica (art. 8.2 del DM).
3) Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve inviare il progetto definitivo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (art. 3.5 della Delibera AEEG).

Impianti di potenza non superiore a 20 kW :
4) Entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare inizio ai lavori, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete locale (art. 8.3 del DM).
5) Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve concludere i lavori, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (allegando alla comunicazione il certificato di collaudo dell’impianto) (art. 8.3 del DM).

Impianti di potenza superiore a 20 kW :
4) Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare inizio ai lavori, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (art. 8.3 del DM).
5) Entro 24 mesi dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve concludere i lavori, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (allegando alla comunicazione il certificato di collaudo dell’impianto e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici) (art. 8.3 del DM e art. 3.8 della Delibera AEEG).

Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:
6) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conclusione dei lavori, il gestore di rete deve effettuare la connessione dell’impianto alla rete locale (art. 8.3 del D.M.)
7) Al massimo entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’impianto deve entrare in esercizio (tale data deve essere comunicata al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale).

E’ possibile avere informazioni sul numero di domande di ammissione alle tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?
Il GRTN, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto a monitorare il processo di ammissione alle tariffe incentivanti e a predisporre periodicamente dei rapporti per i soggetti individuati dal DM (art. 13). I rapporti saranno resi pubblici una volta decorsi i termini di cui all’art. 13, comma 3, del DM.

Le domande che risultano idonee ma la cui richiesta non può essere soddisfatta, atteso il raggiungimento della potenza complessiva definita nel DM, saranno cestinate o messe in lista d’attesa?
Tali domande saranno messe in lista d’attesa in quanto potrebbero subentrare a domande che non saranno ritenute ammissibili, a domande di proponenti che rinunceranno o a domande relative a impianti la cui realizzazione non rispetterà le scadenze temporali previste nel DM.
In particolare per le domande relative ad impianti con potenza superiore a 50 kW la graduatoria sarà fatta solo alla fine di ciascun trimestre, in quanto basata sulla tariffa incentivante richiesta dal soggetto responsabile.

Verranno fatti dei sopralluoghi sugli impianti?
Il GRTN effettua sopralluoghi, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati, sia sugli impianti in costruzione sia sugli impianti in esercizio, per verificare la rispondenza delle opere ai progetti ed alle procedure previste e la veridicità dei dati trasmessi (art. 6 della Delibera).

Il collaudo è necessario anche per gli impianti con potenza minore di 50 kW, per i quali non bisogna soddisfare le due condizioni di cui all’art. 4.4 del DM?
Il DM prevede che il certificato di collaudo sia allegato alla comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell’impianto per qualunque valore di potenza (art. 8.3).

Per chi è ammesso al “conto energia”, quando va chiesto al gestore di rete lo scambio sul posto?
Entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, contestualmente all’inoltro al gestore di rete del progetto preliminare dell’impianto e della richiesta di connessione alla rete (art. 8.1 DM).

Poiché nel progetto preliminare è facoltativa la presentazione della planimetria generale o dello schema elettrico, i progetti più o meno completi avranno diversa priorità nella graduatoria?
La priorità in graduatoria, con riferimento ai progetti ritenuti ammissibili dal GRTN, dipende solo dalla data di presentazione (fino a 50 kW) o dalla tariffa richiesta (sopra i 50 kW).

Nel progetto preliminare è necessario indicare il modello ed il produttore o solo le caratteristiche funzionali generali (tensione, potenza,…)? Se nel progetto preliminare prevedo moduli “monocristallino” posso passare nel progetto definitivo a “policristallino”?
E’ sufficiente indicare nel progetto preliminare le caratteristiche funzionali generali. Nel progetto definitivo è possibile passare da moduli monocristallino a policristallino, purché la potenza complessiva dell’impianto non aumenti.

Il progetto definitivo può prevedere pannelli o inverter di diversa potenza, marca, efficienza rispetto a quelli indicati nel progetto preliminare?
Sì, purché la potenza complessiva sia minore o uguale a quella indicata inizialmente e siano rispettate tutte le Norme tecniche previste nel DM e nella Delibera.

Quale schema di collegamento deve essere adottato per la connessione di un impianto FTV alla rete?
Lo schema di collegamento per la connessione alla rete è definito dal gestore della rete cui l’impianto deve essere connesso.

Dopo l’approvazione della domanda (o anche dopo la realizzazione dell’impianto) è possibile sostituire l’immobile indicato con un altro, all’interno dello stesso Comune o in altri Comuni della stessa Provincia o in altre Province?
Sì, previa comunicazione al GRTN e a condizione che per lo stesso sito non sia stata presentata un’altra domanda.

E’ possibile trasferire ad altri la titolarità dell’impianto fotovoltaico realizzato o da realizzare?
Sì, previa comunicazione al GRTN (citando il Codice di Riferimento attribuito dal GRTN all’impianto) e con l’autorizzazione del proprietario dell’immobile, sempre che il nuovo titolare non abbia presentato un’altra domanda nello stesso trimestre riferita allo stesso sito.
L’energia prodotta dagli impianti FTV e le tariffe incentivanti

Che cosa si intende con l’espressione “conto energia”?
Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende la corresponsione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’elettricità prodotta da un impianto.
In Italia il sistema del “conto energia” per gli impianti fotovoltaici connessi in rete aventi potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, è stato introdotto dal DM, in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387, che prevede espressamente per il fotovoltaico una tariffa incentivante atta a consentire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.

Su quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è tutta quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Chi farà le letture dell’energia prodotta?
L’energia elettrica prodotta mensilmente deve essere letta e comunicata dal soggetto responsabile dell’impianto al GRTN. Il soggetto responsabile può avvalersi del gestore di rete locale per la misurazione dell’energia prodotta (art 4.1 della Delibera).

Come dovranno essere comunicate le letture al GRTN?
Secondo modalità che verranno rese note con apposita comunicazione del GRTN.

Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?
L’incentivo viene erogato dal GRTN. L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l’energia prodotta dall’impianto (misurata da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile (art. 4 della Delibera).
Il pagamento avviene:
- nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 250 € , nel caso di impianti di potenza non superiore ai 20 kW
- nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 € , nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW.

Quanto tempo dopo l’entrata in servizio dell’impianto fotovoltaico il GRTN farà il primo versamento?
Il versamento dell’incentivo da parte del GRTN verrà fatto mensilmente, dopo l’entrata in servizio dell’impianto e a valle del ricevimento della lettura del contatore, sempre che l’importo superi i 250 euro (impianti di potenza non superiore a 20 kW) o i 500 euro (impianti di potenza superiore a 20 kW).

Secondo quale modalità verrà effettuato il pagamento dell’incentivo da parte del GRTN?
Secondo modalità che verranno rese note con apposita comunicazione da parte del GRTN.

A quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Il valore delle tariffe incentivanti è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.


Taglia di potenza dell’impianto

Tariffa incentivante riconosciuta all’energia prodotta

1 kW ≤ P ≤ 20 kW

0,445 €/kWh

20 kW < P ≤ 50 kW

0,460 €/kWh

50 kW < P ≤ 1.000 kW

Al massimo 0,490 €/kWh (meccanismo di gara)


I valori delle tariffe sopramenzionati, per tutte le taglie di impianti, sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006. Tali valori sono decurtati del 2% all’anno per le domande che vengono inoltrate dal 2007 in poi (art. 5 e 6 del DM).

La tariffa incentivante di cui beneficia un impianto rimane fissa negli anni?
Nel corso del periodo ventennale di incentivazione le tariffe sono aggiornate, a decorrere dal primo gennaio di ogni anno, sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo rilevati dall’Istat per le famiglie di operai ed impiegati (art. 6 comma 6 del DM).

Le tariffe incentivanti valgono per tutti i Comuni italiani?
Sì.

Dove sarà possibile consultare le tariffe incentivanti?
Le tariffe incentivanti aggiornate saranno pubblicate sul sito internet del GRTN.

In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta su tutta l’energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità ceduta alla rete?
Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano tutta l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, vale anche quanto segue (art. 5 comma 5 e art. 6, comma 1 del DM):


Taglia di potenza dell’impianto

Criterio di remunerazione dell’elettricità

P ≤ 20 kW

Scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta

20 kW < P ≤ 1.000 kW

Autoconsumo e/o cessione di energia elettrica alla rete

Per gli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kW si applica la disciplina dello scambio sul posto come attualmente prevista dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 224/2000 (http://www.autorita.energia.it/docs/00/224-00.htm ), fatta salva la deroga prevista nella Delibera all’art. 4.5, secondo cui deve essere possibile misurare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
La Delibera n. 224/2000 all’art. 6.5 prevede che la fatturazione abbia luogo su base annuale e solo se l’energia assorbita è superiore a quella immessa nella rete; nel caso contrario l’eccedenza di produzione immessa in rete viene riportata a credito per la compensazione negli anni successivi e non dà luogo a remunerazione.
Per gli impianti con potenza maggiore di 20 kW, l’eccedenza di produzione rispetto ai propri consumi è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.Lgs 387/2003.
In particolare l’energia elettrica può essere ceduta al gestore di rete alla quale l’impianto è collegato e la cessione è regolata dalla Delibera AEEG n. 34/2005 (http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm ), che prevede per gli impianti a fonte rinnovabile la possibilità di cedere energia al gestore della rete alla quale l’impianto è collegato. I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l’ultimo giorno feriale di ogni mese sul proprio sito internet (http://www.acquirenteunico.it ); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento, indicata come “Comma 30.1 a)” e sono relativi al mese precedente quello della pubblicazione (i prezzi di settembre sono pubblicati l’ultimo giorno di ottobre).
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma è facoltà del produttore optare per un prezzo unico all’atto della stipula della convenzione con il distributore.

Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti è garantito il seguente prezzo minimo:
• da 0 a 500.000 kWh annui 95 €/MWh;
• da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 80 €/MWh;
• da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 70 €/MWh;

Questi prezzi minimi sono aggiornati su base annuale, applicando ai valori in vigore nell’anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.

Per quanti anni sono erogate le nuove tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L’incentivazione è erogata per venti anni.
Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
- lo scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore ai 20 kW
- la remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete.

E’ prevista una rivalutazione delle tariffe incentivanti per tener conto dell’inflazione?
A decorrere dal primo gennaio di ogni anno le tariffe incentivanti saranno aggiornate sulla base del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT (art. 6.6 del DM).

L’incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti, ai sensi dell’art. 10 del DM, non sono cumulabili con:
- incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20 % del costo di investimento
- incentivi pubblici derivanti dal programma “tetti fotovoltaici” del Ministero dell’Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome
- certificati verdi
- titoli di efficienza energetica.

Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l’impianto benefici della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 2 comma 5 della legge n. 289/2002.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.

Tra le condizioni di non cumulabilità ci sono anche i titoli di “riduzione emissioni” (cosiddetti “certificati neri”)?
No, allo stato i certificati neri non rientrano tra le condizioni di non cumulabilità.

Come sono trattati dal punto di vista fiscale gli incentivi per la produzione di energia da impianti fotovoltaici?
Gli aspetti inerenti alla normativa fiscale rientrano nella competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate).

Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
L’art. 12 del DM fissa a 100 MW (poi portato a 300MW) il limite alla potenza nominale cumulativa incentivabile.
Tale limite è ripartito in:
- 60 MW per il totale degli impianti di potenza nominale non superiore ai 50 kW
- 40 MW per il totale degli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW.
Tali limiti sono nazionali e non sono suddivisi per Regione.

Per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che beneficiassero di contributi in conto capitale superiori al 20% del costo totale è ancora possibile praticare lo scambio di energia sul posto?
Premesso che un impianto siffatto non può ricevere le tariffe incentivanti di cui al DM a causa dell’incompatibilità con gli incentivi in conto capitale superiori al 20%, per gli impianti da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW sono possibili tre modalità di cessione dell’energia elettrica prodotta tra loro alternative:
- scambio sul posto
- vendita al mercato libero
- cessione al gestore di rete cui l’impianto è collegato, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4, del DLgs n. 387/03.
Si veda in proposito il Documento per la consultazione pubblicato sul sito dell’AEEG circa le “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del DLgs n. 387/03”. http://www.autorita.energia.it/docs/dc/dc_050715.pdf
Tuttavia si sottolinea che per gli impianti fotovoltaici incentivati in conto energia di potenza fino a 20 kW, il DM prescrive l’obbligo del servizio di scambio sul posto.

L’energia fotovoltaica prodotta dall’impianto del “proprietario di casa” può essere rivenduta ai condomini?
No. Se l’impianto è inferiore ai 20 kW il beneficiario deve essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica e deve stipulare con il distributore un contratto per il servizio di scambio. Se l’impianto è superiore a 20 kW l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere ceduta alla rete (distributore) o rivenduta in borsa.

E’ possibile fare l’impianto di potenza che produca più di quanto il cliente consuma?
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
- per impianti di potenza non superiore a 20 kW, per i quali c’è l’obbligo di presentare al gestore di rete (distributore locale) richiesta di scambio sul posto, la delibera AEEG 224/00 che disciplina il servizio di scambio sul posto prevede che il saldo positivo – su base annuale - tra l’energia prodotta e l’energia consumata venga riportato a credito per la compensazione negli anni successivi e non dia luogo a remunerazione
- per impianti di potenza superiore a 20 kW, è possibile cedere in rete vendendola l’energia non consumata in loco.

E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica?
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione non è incentivata.

Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra 1 e 1000 kW, l’energia in eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per:
- essere successivamente consumata nei periodi in cui la produzione è inferiore al consumo (impianti non superiori a 20 kW)
- essere venduta (impianti superiori a 20 kW).

Un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW può utilizzare in loco parte dell’energia che produce?
Sì. L’art. 6 (commi 2 e 3) del DM prevede che l’energia prodotta, incentivata, possa essere immessa in tutto o in parte nella rete elettrica.

Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installato né intestato alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?
Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, in quanto per potenze non superiori a 20 kW va chiesto obbligatoriamente il servizio di scambio sul posto. Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal contratto di locazione, che non rilevano ai fini del GRTN.

Per impianti di P superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come autoproduttore a fine anno all’UTF solo l’eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?
Tali aspetti rientrano nella competenza dell’Ufficio Tecnico della Finanza.

Per impianti di potenza maggiore di 20 kW, in caso di cessione dell’energia al gestore di rete il prezzo indicato dall’AU sarà indicizzato all’inflazione?
Il prezzo pubblicato mensilmente dall’AU rappresenta il prezzo medio di vendita dell’energia elettrica che l’AU pratica ai distributori. Esso deriva dai costi medi sostenuti dallo stesso AU per approvvigionarsi di energia per il mercato vincolato nel corso del mese in oggetto.

Il proprietario di un impianto di potenza superiore a 20 kW può decidere in un secondo momento di non mettere più in rete l’energia e di consumarla per usi propri?
Sì.

A cosa serve la fideiussione da costituire a favore del GRTN per impianti di potenza maggiore di 50 kW, da allegare alla domanda?
Il soggetto responsabile di un impianto di potenza maggiore di 50 kW deve costituire a favore del GRTN una cauzione definitiva, nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la realizzazione dell’impianto (24 mesi dall’accoglimento della domanda) e per l’entrata in esercizio del medesimo (6 mesi dalla conclusione dei lavori).

La cauzione deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve espressamente contenere: a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore e' tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
c) la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del GRTN.
La mancata costituzione della cauzione comporta l'inammissibilità' della domanda di accesso alle tariffe incentivanti (art. 7 commi 9 e 10 del DM 28.7.2005).
Uno schema di cauzione definitiva  di riferimento è disponibile nell’area “Fotovoltaico” del sito internet del GRTN.

E’ possibile inviare una cauzione provvisoria, con l’obbligo di presentare quella definitiva in caso di aggiudicazione della gara, applicando il medesimo principio esistente ad esempio sui bandi di gara per i lavori pubblici?
L’art. 7.1 del DM, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, prevede che venga allegata alla domanda la cauzione definitiva di cui all’art. 7.9.

A chi deve essere intestata la cauzione definitiva?
La cauzione va intestata al GRTN.

Verrà restituita la cauzione nel caso la domanda di incentivazione non fosse accolta?
Sì, contestualmente alla comunicazione di non ammissibilità.

Nel caso si rinunci a realizzare un impianto per il quale è stata versata la cauzione (per autorizzazioni negate, cambio di strategia di investimento, ecc.) è possibile riaverla indietro?
No. La cauzione, in base al DM, è costituita a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell’impianto nei tempi previsti nel DM. In caso di rinuncia a realizzare l’impianto la cauzione sarà escussa.

Per un impianto di potenza superiore a 50 kW, cosa succede della fideiussione se il distributore non procede rapidamente ad effettuare il collegamento o se i tempi per le autorizzazioni si allungano eccessivamente?
Il DM e la Delibera pongono il rischio in capo al richiedente. Se i tempi limiti di realizzazione previsti nel DM non fossero rispettati la fideiussione verrebbe escussa.

Se una domanda per un impianto superiore a 50 kW viene ritenuta ammissibile ma è al di sopra del tetto dei 40 MW, cosa ne è della cauzione? Viene restituita oppure non viene restituita in attesa di una possibile inclusione nei 40 MW?
La cauzione verrà restituita. Se il Ministero delle Attività Produttive dovesse elevare il limite della potenza complessiva che può essere incentivata, la domanda dovrà essere ripresentata con la fideiussione.

In caso di vendita dell’immobile su cui il proprietario ha realizzato l’impianto fotovoltaico, è possibile smontare l’impianto e rimontarlo su di un altro immobile continuando a percepire l’incentivazione?
Sì, fermo restando che in tal caso il soggetto responsabile è tenuto al rispetto delle condizioni previste dal DM e dalla Delibera, pena la decadenza dal beneficio.

Se l’inquilino che ha installato l’impianto sul tetto della casa, con il consenso del proprietario, lascia la casa e l’impianto è ancora funzionante, l’agevolazione termina oppure rimane a favore dell’inquilino o del proprietario per gli anni rimanenti? Inoltre, se viene alienata la struttura dove è installato l’impianto fotovoltaico, il vecchio proprietario continua ad avere l’agevolazione oppure si perde l’agevolazione oppure passa al nuovo proprietario?
Dipende dai rapporti negoziali nella disponibilità delle parti.

Il gestore di rete (distributore locale) può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se l’impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell’edificio?
Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. L’incentivazione è in conto energia: se l’impianto produce energia riceve la tariffa incentivante per tutta l’energia prodotta, se non produce non la riceve.

La trasmissione del diritto all’incentivo segue le regole generali della successione mortis causa?
Sì.

E’ possibile ampliare un impianto aggiungendo qualche pannello e mantenendo lo stesso inverter?
L’intervento di potenziamento, che comporti una produzione aggiuntiva, è possibile su di un impianto in esercizio da almeno 5 anni.
La potenza aggiuntiva deve essere di almeno 1 kW e non superiore a 1000 kW .
La produzione aggiuntiva incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi cinque anni.

E’ possibile acquistare l’impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria?
Sì.

Può il GRTN installare impianti fotovoltaici o dare suggerimenti sulla loro progettazione, o fare studi di fattibilità? In alternativa è possibile avere una lista di installatori o progettisti a cui rivolgersi?
Tra i compiti del GRTN non rientra nessuno di quelli indicati.

Se per un impianto da 1000 kW fosse necessario realizzare una cabina MT/bt, sarebbe il GRTN a sopportare i costi?
Certamente i costi non sarebbero a carico del GRTN. La materia è regolata da Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.



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